Domande e Risposte

Le SDS non hanno una “scadenza”: l'unico requisito che devono soddisfare è l'aggiornamento all'ultima normativa vigente.

Le schede di sicurezza riportano tutte le informazioni per l'utilizzo di agenti chimici pericolosi, come ad esempio informazioni in merito all'utilizzo in sicurezza in relazione all'ecologia, ai problemi fisiologici e tossicologici.

A partire dal 01/01/2023, tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.

Il fabbricante è l’unico soggetto responsabile in grado di definire se un dispositivo è una sostanza o un preparato pericoloso oppure no.

No, sono sufficienti le schede tecniche

Schede tecniche, che oggi possono ritenersi assorbite dall’etichettatura e dalle istruzioni per l’uso, contenenti tutte le informazioni necessarie per garantire un uso sicuro per l’utilizzatore e per i dipendenti dello stesso che vengono in contatto con il dispositivo

Deve essere redatta in lingua italiana, riportare la data di compilazione e dell’eventuale aggiornamento. Deve contenere i seguenti 16 punti: 

1. Identificazione del prodotto e della società
2. Composizione/ informazione sugli ingredienti
3. Indicazione dei pericoli
4. Misure di pronto soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di fuoruscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo dell’esposizione e determinazione della protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

Esplosivi, comburenti, estrememente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo produttivo, pericolosi per l’ambiente.

Per tutti i prodotti che contengono sostanze o preparati pericolosi.

Agli utilizzatori dei dispositivi e ai suoi dipendenti, dove per utilizzatori si intendono tutti coloro che vengono a contatto con il dispositivo medico, siano essi medici, odontotecnici o altri soggetti che lavorano sul dispositivo per utilizzarlo.

Dal fabbricante, l’importatore o il distributore del dispositivo medico contenente sostanze pericolose, in quanto l’art.3 del D.Lgs. 46/97 stabilisce che il fabbricante deve corredare il dispositivo di tutte le informazioni che consentono di indentificare il fabbricante e di garantirne un’utilizzazione sicura.

Sono documenti che devono accompagnare i dispositivi medici contenenti sostanze o preparati pericolosi. Devono essere fornite dal fabbricante agli utilizzatori dei suddetti dispositivi.